Il governo che perde i pezzi di Arturo Meli - editore Libertā&Giustizia (Link/Youtube/Riflessione)
Sembra di vivere i momenti della “fine di un regno”. Le inchieste dilagano, scoperchiando un perverso sistema di rapporti tra politica e malaffare, e ogni giorno il governo perde pezzi. La sequenza è impressionante. Prima, il ministro Scajola, costretto a dimettersi tra l&rsqu...
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TAR del Lazio: la scuola della Gelmini č illegale.
Inserito da: emergenza democratica

Ritenuta l’ammissibilità del ricorso nella considerazione che le puntuali disposizioni dettate con circolari impugnate, ancorché dirette agli uffici periferici dell’amministrazione scolastica, sono suscettibili di riverberare effetti concreti nei riguardi degli alunni, delle relative famiglie, dei docenti, del personale ATA e delle comunità scolastica nel suo insieme;

Ritenuta altresì la sussistenza di un interesse qualificato dei ricorrenti all’impugnativa proposta con il ricorso e i motivi aggiunti, trattandosi di soggetti (alunni e relative famiglie, personale docente, personale ATA) che possono essere coinvolti dalle disposizioni concernenti rispettivamente le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria superiore emanate (c.m. n. 17/2010), gli organici del personale docente della scuola secondaria superiore (c.m. n. 37/2010), nonché, e in via direttamente consequenziale, la mobilità del personale docente e ATA;

Considerato, quanto al fumus boni juris, che il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza, ravvisandosi:

- l’illegittimità della circolare ministeriale n. 17/2010, essendo essa diretta a disciplinare le iscrizioni scolastiche entro il 26 marzo 2010 sulla base di ordinamenti scolastici a tale data non ancora in vigore, atteso che detti ordinamenti - concernenti la revisione dell’assetto ordinamentale e didattico dei licei, e il riordino degli istituti tecnici e professionali sono contenuti in testi regolamentari, dd.pp.rr. recanti la data del 15 marzo 2010, che sono entrati in vigore il 16 giugno 2010, giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- l’illegittimità della circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la trasmissione di uno “schema di Decreto Interministeriale” (emanato solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, e nell’anticiparne i contenuti precettivi, si sostanzia in circolare applicativa di un testo normativo (id est: decreto interministeriale n. 55 in data 6 luglio 2010) ancora privo di efficacia e di rilievo giuridico;

- la conseguente e riflessa illegittimità della circolare ministeriale n. 19/2010 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’s.s. 2010/2011.

Considerato però che, ai fini della proposta misura cautelare, difetta la sussistenza del periculum nella considerazione che i ricorrenti non hanno documentato nel giudizio posizioni specifiche (nella qualità di studenti, docenti e dipendenti ATA) direttamente incise dalle circolari impugnate, donde l’omessa deduzione di un danno attuale e concreto riveniente da dette circolari, con conseguente difetto del grave e irreparabile pregiudizio che giustifica l’emissione del provvedimento di sospensione richiesto.

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Allegato (1): ordinanza TAR lazio 19-7-2010.doc


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